Agricoltura sociale: Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati

  

Agricoltura sociale

Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati

 

In quella che viene definita “fase riabilitativa” il lavoro è molto spesso uno strumento di grande importanza.
In questa fase del progetto entra in causa una cooperativa sociale di tipo B di inserimento lavorativo, particolarmente adatta a dare centralità al lavoro e a consentire un distacco graduale dagli ambienti “protettivi” terapeutici o socio-assistenziali. L’obiettivo è quello di una crescita delle capacità della persona, all’espressione e alla soddisfazione di sé, alla produttività.
I parametri di produttività devono però tener conto della condizione del soggetto, della naturale acquisizione progressiva di abilità e abitudine al lavoro, come della possibilità di cadute e di percorsi a ritroso.

Le particolari “modalità di trattamento” previste dal comma b) art.2 del CCNL (tra cui il salario d’ingresso) hanno la funzione di facilitare l’accesso al lavoro da parte di soggetti con particolari compromissioni. Alle cooperative sociali di tipo B compete, infatti, di sostenere il percorso evolutivo della persona svantaggiata.

Il salario d’ingresso in questo percorso è uno dei possibili strumenti con una duplice valenza:
–         compensare la cooperativa della perdita economica connessa sia alla gradualità dell’apprendimento sia all’investimento di tempo da parte dell’operatore che segue il soggetto svantaggiato;
–         consentire alla persona l’accesso ad un salario, anche in assenza di abilità comportamentali e produttive sufficienti.

L’aumento graduale del salario deve poter corrispondere all’andamento del percorso, con l’attenzione a valutare il risultato puramente produttivo accanto all’impegno soggettivo e ad altri indicatori.

Il passaggio dalla fase “terapeutica” a quella “riabilitativa” determina quindi il diverso inquadramento del soggetto svantaggiato che, a questo punto deve essere assunto all’interno di una cooperativa, in un contesto di lavoro organizzato e produttivo.

Per i motivi sopraindicati sarebbe utile che la cooperativa di tipo A, nel programmare il proprio intervento terapeutico, preveda un collegamento ed un’integrazione con una cooperativa di tipo B. Questo collegamento potrebbe favorire il raggiungimento di una delle finalità proprie della cooperazione sociale, cioè la promozione alla condizione lavorativa di risorse umane che, altrimenti, rimarrebbero legate a quella socio-assistenziale.

Concretamente è possibile individuare le seguenti modalità:

–         la realizzazione di un periodo di apprendimento da parte dello svantaggiato nella cooperativa B, al fine di fargli acquisire la conoscenza di determinate mansioni e di valutare la sua attitudine al lavoro (tramite lo strumento del tirocinio di orientamento);

–         un preciso sbocco lavorativo per il soggetto svantaggiato che ha acquisito l’abilità lavorativa minima richiesta nella cooperativa B ed è stato da quest’ultima valutato come idoneo a ricoprire una mansione lavorativa.

La normativa specifica intervene sull’argomento degli inserimenti lavorativi attraverso le seguenti leggi:

–         legge n. 381/91 che ha istituito le cooperative sociali;
–         legge n. 196/97 che ha definito i criteri per i tirocini;
–         legge n. 68/99 che norma l’inserimento al lavoro dei disabili;
–         legge n. 196/03 detta “legge Biagi” che prevede l’inserimento tramite l’art 14.

 

 

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L’agricoltura sociale nelle politiche pubbliche a cura della Rete Rurale e Ministero http://www.fattoriesociali.com/QuadernoAgricolturaSociale.pdf