Agricoltura sociale: inserimento attraverso il tirocinio
Agricoltura sociale. Inclusione e inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
Il tirocinio
Il riferimento normativo fondamentale inerente ai tirocini è il Decreto Ministeriale n.142 del 25 marzo 1998, “recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”.
In primo luogo è importante distinguere i tirocini formativi dai tirocini di orientamento:
– i primi sono promossi da istituzioni formative al fine di realizzare momenti di alternanza tra lo studio e il lavoro;
– i secondi sono promossi da soggetti ed enti (tra cui le cooperative sociali) che intervengono nel campo delle politiche del lavoro per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Il tirocinio formativo viene utilizzato per favorire un’alternanza tra studio e lavoro: di solito viene organizzato in collaborazione con l’Università con gli Istituti Professionali, con la scuola secondaria, ed è una possibilità che hanno gli studenti di partecipare ad una vita lavorativa in alternanza con lo studio per affacciarsi al mondo del lavoro in maniera funzionale rispetto a quello della scuola. Questa forma di tirocinio viene realizzata in maniera abbastanza limitata nelle cooperative sociali.
Il tirocinio di orientamento può essere promosso da enti pubblici o privati (quindi anche dalle cooperative sociali di tipo A) che intervengono nell’ambito delle politiche attive del lavoro.
Il tirocinio ha sostanzialmente l’obiettivo di arginare il disagio sociale attraverso l’integrazione lavorativa, caratterizzandosi da specifici strumenti di protezione e di accompagnamento che non trovano attuazione nel mondo del lavoro.
Possono stipulare convenzioni per tirocinio le Regioni, le Province, i Comuni, le organizzazioni sindacali, oppure possono promuovere tirocini gli enti privati, come una cooperativa di tipo A che fa una convenzione con una cooperativa di tipo B a favore di un soggetto svantaggiato.
In secondo luogo il tirocinio può essere osservativo, addestrativo o collocativo:
– osservativo: ha l’obiettivo di avere un quadro della situazione di una persona;
– addestrativo: ha l’obiettivo di favorire un apprendimento tale che possa sfociare in un possibile inserimento lavorativo;
– collocativo: si utilizza quando vi è già la disponibilità, alla fine di quel periodo, ad avere un’assunzione.
Nel corso di un tirocinio di norma intervengono due soggetti:
– ente inviante (Provincia, Comune, cooperativa sociale di tipo A);
– ente ospitante (cooperativa B o azienda profit).
In alcuni casi gli enti che interagiscono possono essere anche tre, per esempio Provincia, Cooperativa e Consorzio sociale quale ente intermediario tra ente e cooperativa.
In riferimento alla durata dei tirocini l’art. 7 prevede che:
1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l’esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);
f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli articoli 3, 4 e 5.
Il riscontro economico di un tirocinio può essere di tre tipi: compensativo, liberalitativo e corrispettivo :
– compensativo: si riconoscono al tirocinante le spese effettivamente sostenute, un compenso che può anche essere corrisposto dietro presentazione di ricevuta (in tal caso è un rimborso spesa);
– liberalitativo: viene erogato alla fine del tirocinio per premiare il tirocinante, attraverso un riconoscimento una tantum;
– corrispettivo: è relativo alla quantità di impegno svolto e alla produttività.
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L’agricoltura sociale nelle politiche pubbliche a cura della Rete Rurale e Ministero http://www.fattoriesociali.com/QuadernoAgricolturaSociale.pdf